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Respinta l’istanza risarcitoria avanzata da un uomo. Per i giudici è risultata adeguata la linea seguita dai medici
Niente risarcimento per il paziente colpito ictus ischemico dopo avere sospeso l’assunzione della cardioaspirina in vista della sottoposizione ad un’operazione chirurgica.
Per i giudici (sentenza del 14 gennaio 2025 del Tribunale di Lucca) non vi sono i presupposti per addebitare l’episodio infausto alla condotta dei medici e, quindi, alla responsabilità della struttura.
Nello specifico, è emerso che la linea seguita dai medici del ‘Pronto Soccorso’ non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sulla qualità della vita del paziente, risultando invero essa non connotata né da negligenza né da imperizia, ma risultando di contro adeguata e conforme alle ‘linee guida’ e alle buone prassi per il settore di riferimento.
Ancora più in dettaglio, viene sottolineato che il tipo di intervento cui il paziente doveva essere sottoposto presentava un rischio emorragico e, quindi, il suggerimento di sospendere la terapia, laddove sia stato effettivamente fornito, era comunque da ritenersi opportuno.
In ogni caso, non è possibile affermare con ragionevole grado di certezza, osservano i giudici, che sia stata proprio la sospensione del farmaco, nei cinque giorni precedenti l’intervento, a causare l’ictus cerebrale ischemico.
Respinta l’istanza avanzata dai nonni. Decisiva la constatazione della loro difficoltà a comprendere le esigenze della nipote
Niente collocazione a casa dei nonni se non in grado, in concreto, di comprendere e soddisfare le esigenze psico-fisiche e terapeutiche della nipote, nonostante con quest’ultima vi sia un legame forte.
Questa la posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 22861 del 14 agosto 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame la delicata vicenda relativa al destino di una minorenne, affidata ai ‘Servizi sociali’ e poi inserita, in una prospettiva di lunga durata, presso una famiglia affidataria.
A fronte della richiesta dei nonni ad accogliere a casa la nipote, i giudici rispondono negativamente, chiarendo che, nell'ambito dei procedimenti di adottabilità e affidamento dei minori, la valutazione dell'idoneità dei parenti (come, ad esempio, i nonni) a svolgere una funzione vicariante deve basarsi non solo sulla loro disponibilità o sul legame affettivo preesistente coi minori, ma soprattutto sulla loro effettiva capacità di comprendere e soddisfare le specifiche esigenze psico-fisiche e terapeutiche dei minori. In questa ottica, l'accertamento di tale idoneità richiede un'analisi approfondita e attuale, che può includere una valutazione peritale, e deve considerare la complessità della situazione familiare e clinica dei minori coinvolti.
Confermata, quindi, la collocazione extrafamiliare della minore nonostante la disponibilità non solo dei nonni paterni, che avevano, peraltro, con lei una relazione significativa. Decisivo il riferimento alla valutazione, all’attualità, della complessiva adeguatezza dei nonni paterni a svolgere la funzione vicariante. Nello specifico, è emersa, all’esito di accertamento peritale finalizzato alla verifica delle capacità dei nonni, una inidoneità non in relazione al modello familiare adottato o alla loro indisponibilità ad accogliere la minore, ma alla effettiva comprensione della gravità della condizione psico-fisica della minore e degli interventi terapeutici ed accuditivi per lei necessari.
La cassazione torna a pronunciarsi sulla liquidazione del danno biologico nel caso in cui il danneggiato muoia durante il processo, per causa non ricollegabile all'evento dannoso
Nel caso preso in esame, Tizio si presenta al pronto soccorso per una sincope, ma viene dimesso. Durante una visita successiva, perde conoscenza nuovamente e, dopo essere stato di nuovo dimesso, cade su una scala mobile interna all'uscita della clinica, riportando gravi lesioni al rachide cervicale che lo rendono invalido al 90%. Rimane immobilizzato a letto per otto anni fino al decesso.
In seguito alla tragedia, Tizio intenta un'azione legale contro la struttura ospedaliera e i medici per ricevere un risarcimento del danno, ma purtroppo muore durante il processo. L'azione legale viene quindi portata avanti dall'erede o dalla moglie del defunto.
La Corte Suprema ha esaminato diverse questioni cruciali riguardanti il caso:
1) Come calcolare il risarcimento del danno biologico in caso di morte del danneggiato: basandosi sulla durata prevista della vita o sull'effettivo periodo vissuto?
2) Il danno da invalidità temporanea è compreso nel risarcimento del danno biologico con premorienza?
3) Il danno morale soggettivo costituisce una duplicazione del risarcimento?
4) Come dimostrare il rimborso delle spese mediche future e in caso di premorienza?
La Corte di Cassazione ha chiarito che il risarcimento del danno biologico, in caso di morte del danneggiato, deve essere calcolato proporzionalmente alla durata effettiva della vita vissuta e non sulla base di stime statistiche o tabellari. Inoltre, il danno da invalidità temporanea deve essere liquidato separatamente dal danno per premorienza.
Il danno morale soggettivo è ritenuto una voce di danno autonoma e non rappresenta una duplicazione del risarcimento del danno biologico. Deve essere valutato e liquidato separatamente, senza essere considerato una duplicazione illecita del danno biologico.
Per quanto riguarda il rimborso delle spese mediche future, poi, queste devono essere provate tramite preventivi o stime effettuate da un consulente tecnico d'ufficio al momento della domanda, anche in caso di premorienza del danneggiato.
In caso di morte del danneggiato durante il processo, l'erede subentrante non è tenuto a fornire ulteriori prove se il danneggiato aveva già dimostrato l'esigenza e il costo delle spese mediche future necessarie in precedenza. La regola probatoria rimane la stessa al momento della domanda, e l'erede non deve fornire una prova diversa se il dante causa ha già dimostrato quanto necessario.
La cassazione ha confermato il provvedimento di adozione della bambina a causa delle carenze della donna come genitore
Ricostruita la vicenda, i giudici di merito ritengono necessario dare la piccola in adozione a fronte delle grandi lacune genitoriali della madre e dello stato di abbandono della bambina.
Decisive risultano l’attualità e la non recuperabilità dello stato psicopatologico della donna, affetta da psicosi epilettica con gravi disturbi del comportamento, con riconoscimento di invalidità totale e permanente inabilità lavorativa al 100%.
La donna ha provato la strada del ricorso in Cassazione ma le speranze sono risultate vane. Impossibile, difatti, secondo i Supremi Giudici ipotizzare un possibile recupero della donna nella sua qualità genitoriale.
A questo proposito la sentenza precisa che «nel corso degli anni sono stati attuati numerosi interventi e sono state promosse tutte le azioni necessarie ed opportune per il benessere psico-fisico della minore, tra cui anche l’affidamento extrafamiliare, nonché interventi di sostegno alla genitorialità», e ancora che «sono stati effettuati, da parte di tutti gli operatori coinvolti, innumerevoli tentativi di intervento, sostegno e supporto, e più volte sono stati richiesti dai ‘Servizi sociali’ e dal Tribunale accertamenti a cui, però, la donna si è sempre sottratta, non presentandosi al ‘Centro di salute mentale’ o non proseguendo con i percorsi di sostegno alla genitorialità appena iniziati».
In altre parole, «tutti i tentativi effettuati nel corso del tempo, volti al recupero e alla formazione delle capacità genitoriali della donna» sono andati a vuoto, anche a causa della «persistente negazione», da parte sua, «della patologia» che l’affligge da tempo.
Di conseguenza, «proprio in considerazione dell’interesse superiore della minore, deve essere dichiarato lo stato di adottabilità, stante la incapacità genitoriale» della madre.
In conclusione, quindi, «i dati incrociati dei colloqui e dei test somministrati mettono in luce un comportamento complessivamente disfunzionale e lacunoso, non adeguato alle esigenze psico-evolutive della figlia».
A fronte della accertata totale inidoneità della donna come madre, non resta che optare per l’adozione per salvaguardare la bambina e garantirle uno sviluppo psico-fisico adeguato (Cass. civ., sez. I, ord., 17 giugno 2024, n. 16716).
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