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La cassazione riepiloga tutti i presupposti per procedere all'adozione di un soggetto maggiorenne e le differenze rispetto all'adozione dei minorenni.
Con l’ordinanza in oggetto la Corte di Cassazione ricorda che «per procedere all’adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell’adottante e dell’adottando, soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e di quello dell’adottando non separati legalmente, nonché dei figli maggiorenni dell’adottante, quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all’adozione; il Tribunale può ugualmente pronunciare l’adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando il rifiuto dell’assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell’adottante».
Nell’adozione di persone maggiori di età, inoltre, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell’interesse della persona dell’adottando, «né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l’adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti». L’art. 298 comma 2 stabilisce poi che, «finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il consenso»; e questa Corte ha affermato che, «nel procedimento di adozione di persona maggiorenne disciplinato dagli articoli 291 e seguenti (nuovo testo) del codice civile, la revoca del consenso dell’adottante o dell’adottato deve essere espressa prima della pronuncia del tribunale e non anche prima della pronuncia della Corte d’appello in Sede di reclamo, essendo questa ultima meramente eventuale e non potendosi consentire che un atto dispositivo della parte ponga nel nulla il provvedimento del tribunale» (Cass. n. 1133/1988). Quindi, dopo la sentenza del Tribunale che pronuncia l’adozione, la revoca del consenso, dell’adottante o dell’adottando, è irrilevante in quanto è già intervenuta la sentenza di adozione, costitutiva dello status (Cass. civ., sez. I, ord., 12 febbraio 2024, n. 3766).
Indiscutibile l’adottabilità per salvaguardare le due bambine. Inutile l’opposizione da parte della madre
Abbandono e abusi per due bambine: adozione come unica soluzione. Niente affido agli zii che hanno ignorato l’incubo vissuto dalle nipotine. Inutile l’opposizione della madre delle due bambine. Priva di valore, difatti, secondo i giudici, la disponibilità ad accogliere le nipotine mostrata dagli zii solo dopo che esse sono state dichiarate adottabili e, peraltro, dopo avere consapevolmente ignorato i loro problemi. Privo di valore il riferimento fatto dalla donna alle figure degli zii materni, alla loro disponibilità e al loro rapporto affettivo con le bimbe. Su questo punto i giudici tengono a precisare che il rapporto significativo previsto dalla legge sull’adozione deve consistere in una relazione di cura e di accudimento dei minori, preesistente all’intervento della pubblica autorità, tra i soggetti che chiedono l’affido e le minori. Invece, in questa vicenda è emerso che gli zii non risultano essersi presi cura delle bambine, sottraendole, cioè, alla situazione di degrado e di abuso da loro subita (Ordinanza 9167 del 3 aprile 2023 della Corte di Cassazione).
Nessun risarcimento per i figli della donna morta anche a causa dell’errore dei medici nella prescrizione di un farmaco, se si appura che il pur grave episodio non aveva determinato una nuova patologia o aggravato quelle preesistenti che, tenuto conto dell’età della donna, risultavano già da sole estremamente gravi
Nello specifico, il decesso della anziana donna non può causalmente imputarsi alla condotta medica in discussione, dovendo correlarsi solo all’ictus cerebrale ischemico, che ha costituito un evento indipendente dall’indebolimento della pompa del cuore. In sostanza, l’errore compiuto dai medici aveva semplicemente accelerato il decesso in forma lieve, stante la rilevanza dello stato anteriore della paziente, e, di certo, non aveva avuto, in termini causali, una preponderanza tale da giustificare da sola o in gran parte il decesso, quanto piuttosto in minima parte, con ciò riferendo l’incidenza dell’episodio alle condizioni generali della paziente e non al decesso, risultando l’indebolimento della funzionalità cardiaca - connesso all’erronea prescrizione medica - estraneo alla serie causale dello specifico evento (ictus cerebrale recidivato) che ha determinato la morte della donna. Per fare chiarezza, comunque, i giudici precisano che qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendo ritenersi lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, di tutti gli eventi di danno che ne sono derivati, a nulla rilevando che essi siano stati concausati anche dai suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, così, all’autonoma situazione patologica del danneggiato non eziologicamente riferibile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario. (Ordinanza 27455 del 27 settembre 2023 della Cassazione)
La vicenda vede come protagonista un padre che propone ricorso avverso un provvedimento in ordine all'affido della figlia minore ed alla sospensione della responsabilità genitoriale
Dopo aver affrontato l'ammissibilità del ricorso, i Giudici ne esaminano i motivi: per quanto concerne la sospensione della responsabilità genitoriale, i giudici di Appello, errando nel confermarla, hanno mosso dalla condotta tenuta dal ricorrente, consistita nel «rifiuto di partecipare agli incontri con la figlia – poiché intendeva vederla solo fuori dal prescritto contesto “protetto” -, sia nel creare ansia e tensione nella figlia per esprimere il suo consenso sulle questioni per le più rilevanti; […]». Sul punto i Giudici rilevano una lesione al diritto alla bigenitorialità; argomentano infatti che «pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori».
Occorre, infatti, sempre tenere bene a mente l'interesse superiore del minore nel rispetto del quale occorre garantire il diritto alla bigenitorialità, inteso come presenza comune dei genitori nella vita del figlio, così da assicuragli stabili relazioni affettive e una consuetudine di vita. Su questo punto il Collegio ritiene che il comportamento del padre di non voler accedere agli incontri in regime protetto con la figlia, di per sé, non è sufficiente a giustificare la sospensione della responsabilità genitoriale in mancanza di una comparazione tra il diritto della minore agli incontri con il padre e il diritto di questi a recuperare i rapporti con la figlia. Inoltre, anche la condotta del ricorrente riguardo le decisioni rilevanti per la vita della figlia che hanno suscitato in quest'ultima ansia e tensione, non rilevano una chiara scorrettezza del padre quanto piuttosto «l'effetto di scelte molto ponderate da parte del padre». Con queste motivazioni, la prima sezione civile accoglie il ricorso rinviando alla Corte di Appello.
(Cass. civ., sez. I, sent., 5 gennaio 2024, n. 332)
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