Lo scopo educativo non può realizzarsi mediante il ricorso alla violenza fisica o morale.

Con la sentenza n. 7969 del 27 febbraio 2020, la Corte di Cassazione, VI sez. pen., delineando i profili del reato di “abuso dei mezzi di correzione o di disciplina” previsto dall'art. 571 c.p., richiama i principi di comportamento cui devono attenersi gli operatori scolastici nella relazione con i soggetti minori loro affidati.

Il caso in esame è quello di un'insegnante accusata di aver posto in essere condotte violente come rivolgersi ai bimbi più fragili, lenti o introversi con termini umilianti, utilizzare un martelletto sbattuto sulla cattedra per imporre l'ordine e il silenzio, urlare e sgridare i bambini con toni di voce molto alti, usare la forza o schiaffeggiare taluno di essi, minacciare i più vivaci di rinchiuderli in un armadietto, così travalicando le finalità proprie del normale processo educativo.

In proposito, la Corte ricorda che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare, quale che sia l'intenzione del soggetto attivo, deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità. Pertanto, integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorché minima ed orientata a scopi educativi.

La sentenza in oggetto, inoltre, pone particolare attenzione sulla definizione della nozione di “malattia” ex art. 571 c.p. che la Cassazione, richiamando un proprio costante indirizzo interpretativo, ricorda essere più ampia di quelle concernenti l'imputabilità o i fatti di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d'ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento.